Il Responsabile dell'Impianto Radiologico
Nella normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro la parola responsabile equivale ad avere capacità di spesa.
Se l'odontoiatra è anche esercente (proprietario, datore di lavoro, legale rappresentante sono tutti più o meno sinonimi) può essere direttamente il RIR (Responsabile Impianto Radiologico) perché ha le conoscenze specialistiche e la capacità di spesa.
Nel caso di strutture societarie più complesse (S.R.L.) si può scrivere una delega della SRL al medico specialista odontoiatra (direttore sanitario) per gli apparecchi RX dello studio dentistico.
La delega avrà i requisiti di necessità, idoneità del delegato, prevederà un budget adeguato agli apparecchi RX presenti e sarà liberamente accettata dall'odontoiatra.
La "ratio" (la ragione, il senso) di questa figura prevista dalla normativa è che in presenza del rischio radiazioni ionizzanti si possa intervenire immediatamente; ad esempio se il fisico medico segnala una non conformità in un apparecchio Rx il RIR è la persona che può chiamare il manutentore ed accettare subito il preventivo.
L'immagine si riferisce al documento intersocietario (scaricabile in internet) che chiarisce meglio la figura del RIR e in generale le figure e le relative responsabilità in uno studio dentistico.